I cittadini italiani hanno tempo sino al 30 giugno 2024 per opporsi, con la procedura presente sul sito www.sistemats.it al caricamento dei loro dati sanitari (cartelle, diagnostica ecc.) ovvero “dati e i documenti sanitari generati da eventi clinici antecedenti al 19 maggio 2020”. Questo perché il Governo ha deciso che:
“Per incrementare l’alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico -FSE, l’articolo 11 del decreto legge n.34/2020 ha previsto che, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto (19 maggio 2020), il caricamento dei dati sul FSE avvenga in maniera automatica, con conseguente eliminazione del “consenso all’alimentazione” previsto dalla normativa precedente.”
La “Opposizione al pregresso” è disponibile solo dal 22 aprile fino al 30 giugno 2024 e quasi nessuna informazione è stata data ai cittadini in merito alla gestione dei dati, che serviranno anche a ricerche statistiche e potrebbero essere resi accessibili anche alla sempre più presente sanità privata.
Il mancato accesso al servizio on line “FSE – Opposizione al pregresso” o l’accesso al servizio senza registrare la propria opposizione comporterà il caricamento automatico dei propri dati e i documenti sanitari disponibili e antecedenti al 19 maggio 2020 nel FSE.
Per opporsi al caricamento dei dati occorre avere uno degli strumenti di identità digitale:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CIE (Carta d’Identità Elettronica)
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
Oppure con:
- Tessera sanitaria
- codice STP (Straniero Temporaneamente Presente).
Esercitando il diritto di opposizione al pregresso si vieta l’alimentazione del fascicolo sanitario elettronico con tutti i dati anteriori al 19 maggio 2020.
Per i dati successivi è necessario revocare tutti i consensi alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico*. Questa procedura si può effettuare *accedendo al sito della propria regionale partendo da questa pagina*:
https://www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali
ma in generale l’accesso online è possibile solo a chi è titolare di SPID, CIE o a chi ha attivato la propria tessera sanitaria. Si tratta in generale di opzioni che è meglio evitare.
Pertanto, occorrerà *recarsi allo sportello della propria ASL di appartenenza per revocare di persona il consenso all’accesso al fascicolo sanitario elettronico*.
La revoca dei consensi è disciplinata dall’art. 8 del DM 7.09.2023.
Anzitutto si stabilisce che la consultazione del fascicolo da parte di persone diverse dall’interessato e dall’operatore sanitario che ha inserito i dati nel FSE è possibile solo dopo che il paziente ha preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati (c.d. “privacy”) e dopo la prestazione di un consenso libero, specifico, informato, inequivocabile e riferito alle singole categorie di dati. Per i minori il consenso viene concesso o negato dai genitori. Si può nominare un delegato per il rilascio o la revoca dei consensi. *È** possibile esercitare il diritto all’oscuramento dei dati sia in via generale sia in occasione delle singole prestazioni di servizi sanitari.*
*È** opportuno revocare i consensi per le finalità di: **-** diagnosi, cura e riabilitazione, **-** prevenzione, **-** profilassi internazionale **ivi* *compresa la somministrazione di vaccini o di profilassi obbligatorie o raccomandate per soggetti diretti all’estero.*
L’oscuramento riguarderà ovviamente i terzi; *l’interessato può sempre accedere al proprio FSE*.
*La revoca del consenso non pregiudica l’erogazione delle prestazioni sanitarie*.
Per maggiori approfondimenti si può leggere il vademecum[http://difendersiora.it/2024/05/15/fascicolo-sanitario-elettronico-il-punto-della-situazione/] pubblicato sul sito.